L.R. 19 NOVEMBRE 2001, N. 29

 

"Disciplina dell'organizzazione turistica regionale".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 28 novembre 2001, n. 58 – S.O. n. 2

 

 

 

 

TITOLO I

Norme generali

ARTICOLO 1

 

(Principi e finalità)

 

1. La Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 24 dello

Statuto, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo

economico ed occupazionale e per la crescita culturale e

sociale dell'Umbria.

 

2. La presente legge, nel rispetto dei principi della legge 29

marzo 2001, n.135 e in attuazione del decreto legislativo 31

marzo 1998, n.112, disciplina l'organizzazione turistica

regionale, con riferimento alle funzioni della Regione, delle

Province e dei Comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici

locali di cui all'articolo 8 e degli altri soggetti interessati alla

qualificazione e allo sviluppo del turismo, secondo i principi

sanciti dall'articolo 4, comma 3 della legge 15 marzo 1997,

n.59.

 

3. La presente legge persegue in particolare le seguenti

finalità:

 

a) tutela e valorizzazione  dell'Umbria, intesa come ambito

turistico unitario, attraverso politiche intersettoriali e integrate

coordinate dalla Regione;

 

b) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche, in modo

omogeneo sull'intero territorio regionale, mediante il metodo

della concertazione ed utilizzando gli strumenti della

programmazione negoziata;

 

c) tutela del turista e miglioramento della qualità

dell'accoglienza;

 

d) promozione ed incentivazione dell'accoglienza turistica delle

persone con particolari bisogni;

 

e) incentivazione del processo di aggregazione dei soggetti

pubblici e privati, volto anche a potenziare le attività di

promozione e commercializzazione;

 

f)  innovazione e qualificazione dell'offerta turistica e

incentivazione della domanda;

 

g) realizzazione di una rete regionale di competenze e funzioni,

ai fini della valorizzazione integrata delle risorse turistiche e dei

prodotti tipici e di qualità, fondata principalmente sui sistemi

turistici locali, assegnando alla Regione il ruolo di

incentivazione e di regolazione del sistema;

 

h) formazione di reti di prodotto, anche a livello nazionale e

internazionale, e sostegno alla partecipazione ad esse degli

operatori pubblici e privati dell'Umbria.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

Funzioni

ARTICOLO 2

 

(Funzioni della Regione)

 

1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali

potestà normative, di programmazione, indirizzo,

coordinamento e vigilanza, le seguenti funzioni:

 

a) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria

dell'Umbria;

 

b) tutela del turista, secondo i criteri e le modalità specificati

dalla Carta regionale dei diritti del turista, adottata dalla Giunta

regionale in coerenza con la Carta nazionale di cui all'articolo 4

della legge 135/2001, sentite le organizzazioni imprenditoriali e

sindacali del settore turistico e le associazioni di tutela dei

consumatori;

 

c) istituzione e gestione del marchio delle attività di

valorizzazione delle risorse e promozione turistica;

 

d) riconoscimento dei sistemi turistici locali previsti dall'articolo

5 della legge 135/2001;

 

e)        determinazione delle modalità di formazione e attuazione

degli strumenti di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con

gli enti locali, i sistemi turistici locali e i soggetti privati;

 

f)         determinazione, mediante norme regolamentari, e verifica

degli standard qualitativi da assicurare nell'esercizio delle

funzioni di informazione e accoglienza turistica;

 

g)        determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di

funzionamento ed esercizio delle attività svolte dalle

associazioni senza scopo di lucro, con particolare riferimento

alle pro-loco;

 

h)        studi e ricerche in materia di innovazione e qualificazione

dell'offerta turistica, nonché organizzazione, elaborazione e

comunicazione delle statistiche regionali del turismo,  delle

rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la

domanda turistica, anche avvalendosi di un osservatorio

regionale sul turismo, secondo modalità definite dalla Giunta

regionale;

 

i)         determinazione dei requisiti e degli standard di qualità

richiesti alle strutture e ai servizi turistici ai fini dell'esercizio

delle professioni turistiche.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Funzioni delle Province)

 

1. Le Province favoriscono e coordinano attività e iniziative di

rilevante interesse provinciale nel settore turistico.

 

2. Le Province partecipano con i Comuni, con le altre istituzioni

pubbliche e con i privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali,

alla valorizzazione e alla promozione delle risorse turistiche.

Esse incentivano inoltre la collaborazione tra i diversi sistemi

turistici locali per la realizzazione di iniziative di rilevante

interesse provinciale.

 

3. Alle Province sono trasferite le funzioni amministrative

regionali in materia di turismo ed in particolare:

 

a) la classificazione delle strutture ricettive;

 

b) l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di

viaggio e turismo;

 

c) la gestione degli elenchi e degli albi, salvo l'albo di cui

all'articolo 9, previsti dalla normativa regionale in materia di

turismo;

 

d) la realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione per

l'esercizio delle professioni turistiche;

 

e) gli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni

turistiche;

 

f) la concessione e l'erogazione alle imprese di agevolazioni,

contributi, sovvenzioni ed incentivi di qualsiasi genere,

comunque denominati, anche se derivanti da interventi

comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico,

amministrativo e di controllo;

 

g) la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche;

 

h) l'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.

 

4. Le Province, mediante apposite commissioni, istituite con la

partecipazione delle associazioni di categoria operanti nel

turismo, provvedono al monitoraggio delle funzioni dei comuni,

concernenti la classificazione delle strutture ricettive, le agenzie

di viaggio e turismo, le professioni turistiche. L'attività delle

commissioni si esercita mediante pareri, rapporti, segnalazioni

e proposte.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 

(Funzioni dei Comuni)

 

1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio

territorio, mediante la cura dell'offerta locale, l'espletamento dei

servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza

turistica, l'organizzazione di manifestazioni, iniziative

promozionali ed eventi.

 

2. I Comuni curano la valorizzazione delle risorse turistiche

anche in forma associata tra di loro e in collaborazione con

istituzioni pubbliche e soggetti privati, nell'ambito dei sistemi

turistici locali. Essi esercitano, in particolare, le seguenti

funzioni:

 

a)        attività istruttoria per la classificazione alberghiera e degli

esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta;

 

b)        rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività

ricettive e adempimenti autorizzatori connessi, ai sensi del DPR

20 ottobre 1998, n. 447;

 

c)        vigilanza sulle strutture turistico-ricettive alberghiere,

extralberghiere e all'aria aperta, con particolare riferimento alla

verifica del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il

rilascio delle autorizzazioni all'attività e della corretta

applicazione delle tariffe denunciate, ai sensi della legge 25

agosto 1991, n. 284 e del decreto ministeriale 16 ottobre 1991;

 

d)        raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici sul

movimento turistico, secondo criteri, termini e modalità definiti

dalla Giunta regionale, d'intesa con i Comuni e nel rispetto

degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico

nazionale;

 

e)        vigilanza sull'osservanza delle norme per l'esercizio delle

professioni turistiche;

 

f)         vigilanza sull'attività delle agenzie di viaggio e turismo;

 

g)        raccolta e comunicazione delle denunce delle attrezzature,

dei prezzi delle strutture ricettive e delle tariffe dei servizi e delle

professioni turistiche, nonché relativa vigilanza;

 

h)        applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle

norme regionali vigenti.

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

Programmazione

ARTICOLO 5

 

(Piano triennale e documento annuale di indirizzo)

 

1. Il Consiglio regionale, in attuazione del piano regionale di

sviluppo ed ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28

febbraio 2000, n. 13, approva, su proposta della Giunta

regionale, il piano triennale di sviluppo turistico.

 

2. Il piano triennale di sviluppo turistico concorre

all'integrazione delle politiche regionali e al coordinamento

territoriale degli interventi, come previsto dalla legge regionale

13/2000 e contiene gli obiettivi, le linee strategiche, gli indirizzi e

i criteri per lo sviluppo del turismo in Umbria, con particolare

riferimento a:

 

a)        valorizzazione a fini turistici delle risorse culturali, ambientali,

storiche e artistiche dell'Umbria, nonché dei prodotti tipici e di

qualità;

 

b)        qualità delle strutture ricettive, dei servizi di accoglienza ed

assistenza del turista e del prodotto turistico nel suo

complesso;

 

c)        consolidamento e incremento del movimento turistico,

articolati per ambiti territoriali, prodotti e progetti turistici;

 

d)        fabbisogno di dotazione di infrastrutture e di reti di

comunicazione ai fini della fruizione turistica;

 

e)        promozione in Italia e all'estero delle risorse turistiche

regionali;

 

f)         attività degli enti locali, dei sistemi turistici locali e degli altri

organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo;

 

g)        azioni, strumenti necessari per il conseguimento degli

obiettivi della programmazione e risorse finanziarie che

tengano conto della rilevanza del turismo nell'ambito

dell'economia regionale.

 

3. Il piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel

corso del triennio.

 

4. La Giunta regionale, in attuazione del piano, approva, entro il

30 giugno dell'anno che precede quello di riferimento, il

documento annuale di indirizzo.

 

5. Il documento annuale di indirizzo verifica lo stato di attuazione

del piano triennale e contiene:

 

a)        i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel

bilancio pluriennale della Regione per l'anno di riferimento;

 

b)        l'individuazione delle iniziative da attuare per la valorizzazione

e la promozione integrata delle risorse ambientali, storiche,

artistiche, culturali, nonché dei prodotti tipici e di qualità;

 

c)        le previsioni di spesa e il riparto degli interventi finanziati

dalla Regione, con particolare riferimento all'attività dei sistemi

turistici locali.

 

6. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) della

presente legge e dell'articolo 13, comma 1 della legge

regionale 13/2000, la Regione, per la definizione e l'attuazione

del piano triennale e del documento annuale di indirizzo, utilizza

di norma gli strumenti della programmazione negoziata, con

particolare riferimento ai patti territoriali.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 

(Partecipazione)

 

1. La partecipazione degli enti locali alla elaborazione del piano

triennale e del documento annuale di indirizzo è assicurata

mediante le conferenze di cui all'articolo 6 della legge regionale

14 ottobre 1998, n. 34.

 

2. La concertazione con le categorie interessate al turismo sul

piano triennale e sul documento annuale di indirizzo avviene

mediante specifiche sessioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2

della legge regionale 13/2000, alle quali partecipano anche le

Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di

Perugia e Terni.

 

3. Il Presidente della Giunta regionale, anche avvalendosi

dell'assessore delegato al turismo, assicura il coordinamento

tra le conferenze di cui al comma 1 e le sessioni di

concertazione di cui al comma 2, in particolare attraverso la

convocazione, almeno due volte l'anno, di sedute congiunte di

delegazioni dei due organismi, finalizzate all'esame dello stato

di attuazione degli strumenti della programmazione regionale.

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

Forme associative

 

ARTICOLO 7

 

(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

 

1. I Comuni, associati ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della

legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e del titolo secondo, capo

quinto, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni

amministrative di informazione e accoglienza turistica di base,

ai sensi dello stesso articolo, come integrato dall'articolo 12,

comma 1, della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.

 

2. I Comuni garantiscono l'integrazione  dei servizi di

informazione e accoglienza turistica nella rete regionale,

curando la redazione e la diffusione delle informazioni di

interesse regionale, nel rispetto degli standard  previsti

all'articolo 2, comma 1, lettera  f).

 

3. La Regione verifica la rispondenza dei servizi di accoglienza

agli standard minimi di qualità di cui al comma 2.

 

4. I Comuni  possono esercitare le funzioni di cui ai commi 1 e

2 nell'ambito dei sistemi turistici locali.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 

(Sistemi turistici locali)

 

1. I sistemi turistici locali, previsti dall'articolo 5 della legge

135/2001, costituiscono articolazione fondamentale

dell'organizzazione turistica infraregionale e rappresentano lo

strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e

privato nella gestione delle attività di formazione del prodotto

turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse

locali, di promozione e commercializzazione dell'offerta.

 

2. Ai sistemi turistici locali possono partecipare, oltre ai soggetti

pubblici e privati operanti direttamente nel settore del turismo,

alle associazioni di settore e alle autonomie funzionali, anche

altri organismi e imprese attivi in settori collegati, quali il

commercio, l'agricoltura, l'artigianato e i servizi, che abbiano

interesse diretto o indiretto allo sviluppo turistico dello specifico

ambito territoriale o della regione nel suo complesso, al fine di

contribuire alla migliore integrazione delle politiche di settore

aventi effetto sullo sviluppo turistico.

 

3. La Regione, anche al fine di realizzare livelli adeguati di

aggregazione territoriale, disciplina con norme regolamentari le

modalità e le procedure per il riconoscimento dei sistemi

turistici locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

 

a)        appropriatezza, omogeneità e significatività dell'ambito

territoriale, nonché indivisibilità dell'unità minima territoriale

costituita dall'ambito comunale;

 

b)        integrazione delle risorse;

 

c)        consistenza e rilevanza delle risorse turistiche;

 

d)        esistenza di accordi in forma scritta, per la collaborazione tra

enti locali e imprese singole o associate, e di strumenti di

concertazione con le associazioni degli operatori e le

autonomie funzionali.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 

(Albo Consorzi Turistici)

 

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo dei consorzi

turistici, l'iscrizione al quale è condizione per usufruire delle

prerogative e dei benefici previsti dalle norme regionali.

 

2. Possono essere iscritti all'albo i consorzi tra imprese

turistiche e società consortili, anche in forma mista

pubblico-privata, che abbiano come scopo la valorizzazione e la

promozione integrata dell'offerta turistica e i cui statuti

assicurino la democraticità e l'intersettorialità.

 

3. Le modalità per l'iscrizione all'albo e per la gestione dello

stesso sono stabilite con regolamento regionale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 

(Associazioni pro-loco)

 

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali

strumenti di promozione dell'accoglienza turistica volti in

particolare a realizzare:

 

a)        iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la

valorizzazione turistica locale;

 

b)        iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei

turisti;

 

c)        assistenza e informazione ai turisti.

 

2. Le pro-loco che esercitano  funzioni di informazione ed

accoglienza  sono tenute al rispetto degli specifici standard di

qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). La

professionalità degli operatori è conseguita mediante percorsi

formativi certificati.

 

3. Sono istituiti gli albi provinciali delle pro-loco. Ai fini

dell'iscrizione le associazioni devono possedere un

ordinamento a base democratica e perseguire finalità di

valorizzazione turistica della località in cui operano. L'iscrizione

è subordinata inoltre al parere favorevole del Comune o dei

Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.

 

4. Le Province disciplinano le modalità per l'iscrizione all'albo

delle pro-loco e la gestione dello stesso, nonché per

l'erogazione dei contributi per l'attività.

 

5. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini

dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

Agenzia di promozione turistica

 

ARTICOLO 11

 

(Agenzia di promozione turistica)

 

1. È istituita l'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di

seguito Agenzia, organismo tecnico-operativo strumentale della

Regione per la promozione turistica dell'Umbria e di supporto

al sistema turistico regionale.

 

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata

di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di proprio

personale. Al personale dell'Agenzia si applicano i contratti

collettivi di lavoro dei dipendenti delle Regioni.

 

3. La gestione dell'Agenzia, caratterizzata dallo svolgimento di

attività di erogazione di servizi a contenuto specialistico, è

improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità.

 

4. L'Agenzia adotta il regolamento interno che, nell'ambito dei

principi generali fissati dalle leggi regionali, ne disciplina

l'organizzazione e ne determina l'ordinamento, anche sotto il

profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge

regionale di contabilità, in quanto compatibile. Il bilancio

preventivo è deliberato in pareggio e l'Agenzia non può

assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità

finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non

previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo

anche in relazione ai compiti di cui al comma 6.

 

5. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento

dell'Agenzia, anche mettendo a disposizione, mediante

conferimento in natura o stipulazione di appositi atti

convenzionali, beni mobili e immobili di sua proprietà o proprio

personale. La Regione finanzia, inoltre, lo svolgimento delle

attività affidate all'Agenzia nell'ambito del piano triennale di

sviluppo turistico o del documento annuale di indirizzo.

 

6. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

 

a)       attuazione, anche sulla base di specifiche convenzioni, dei

programmi di promozione previsti nel piano triennale di

sviluppo turistico o nel documento annuale di indirizzo;

 

b) consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici

locali;

 

c)        attuazione, sulla base di specifiche convenzioni, dei

programmi di promozione formulati dai sistemi turistici locali

coerenti con il piano triennale di sviluppo turistico e con il

documento annuale di indirizzo;

 

d)        svolgimento, sulla base di specifiche convenzioni, di altre

attività a carattere tecnico per conto della Regione o di altri

soggetti pubblici o privati.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 

(Organi dell'Agenzia)

 

1. Sono organi dell'Agenzia:

 

a)        l'Amministratore unico;

 

b) il Collegio dei revisori dei conti.

 

2. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato dal

Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di 

competenze in materia di organizzazione e amministrazione,

maturate sia in ambito pubblico sia privato, dura in carica tre

anni e il mandato può essere rinnovato.

 

3. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale

dell'Agenzia ed esercita le funzioni di indirizzo amministrativo

espressamente attribuitegli dal comma 5 e dal regolamento

interno.

 

4. All'Amministratore unico spetta un'indennità mensile il cui

ammontare è fissato nel decreto di nomina e comunque non

superiore al venti per cento dell'indennità di Consigliere

regionale. All'Amministratore unico è corrisposto, per le

missioni connesse all'espletamento del mandato, il

trattamento spettante ai dirigenti della Regione.

 

5. L'Amministratore unico adotta il regolamento interno e

determina la dotazione organica. Provvede inoltre, entro il 30

settembre dell'anno che precede quello di riferimento,

all'approvazione del piano annuale di attività e del relativo

bilancio di previsione, nonché, entro il 30 aprile dell'anno

successivo a quello di riferimento, ad approvare il conto

consuntivo, allegando allo stesso una dettagliata relazione

sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli

obiettivi fissati nel piano di attività.

 

6. L'Amministratore unico si avvale di un comitato tecnico

nominato, su sua proposta, dal Presidente della Giunta

regionale. Il comitato è composto di tre membri scelti tra esperti

del settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative e resta in carica per la durata del mandato

dell'Amministratore. Il funzionamento del comitato è

disciplinato dal regolamento interno.

 

7. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è

composto di tre membri effettivi, compreso il presidente, e due

supplenti, iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. Il

Collegio è eletto dal Consiglio regionale, ai sensi dalla legge

regionale 21 marzo 1995 n. 11 e successive modificazioni ed

integrazioni, che ne individua il presidente e, per ciascun

membro effettivo, il rispettivo supplente.

 

8. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza

sull'attività dell'Agenzia. Sono sottoposti alla sua preventiva

approvazione i seguenti atti:

 

a)        il regolamento interno, con l'allegata dotazione organica del

personale, nonché le relative modifiche;

 

b) il piano di attività, il bilancio di previsione annuale e il conto

consuntivo;

 

c) il contratto di lavoro decentrato dell'Agenzia.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 

(Soppressione dell'Azienda)

 

1. L'Azienda di promozione turistica istituita ai sensi della legge

regionale 8 agosto 1996, n. 20 è soppressa con effetto dalla

data di nomina dell'Amministratore unico dell'Agenzia.

 

2. Fino alla data di soppressione, l'Azienda di promozione

turistica è amministrata da un commissario straordinario

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, il

quale svolge anche le funzioni di liquidatore dell'ente.

 

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce il compenso spettante

al commissario.

 

4. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del

commissario è assicurato dal Collegio dei revisori dei conti

della soppressa Azienda, in carica alla data di entrata in vigore

della presente legge.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 

(Successione)

 

1. La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti

capo alla soppressa Azienda di promozione turistica, compresi

quelli inerenti il personale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 15

 

(Liquidazione)

 

1. Il commissario straordinario, nell'ambito delle operazioni di

liquidazione, procede alla ricognizione della consistenza

patrimoniale e alla redazione del conto consuntivo dell'Azienda

di promozione turistica.

 

2. Il commissario svolge ogni altro compito demandatogli

nell'atto di nomina e resta in carica per tutti gli adempimenti

conseguenti allo scioglimento dell'Azienda di promozione

turistica e comunque non oltre tre mesi dalla nomina

dell'Amministratore unico dell'Agenzia.

 

3. Dalla data di cessazione dell'assegnazione del personale

già in servizio presso l'Azienda di promozione turistica, il

commissario si avvale, per le operazioni di liquidazione, delle

competenti strutture dell'amministrazione regionale.

 

4. Decorso il termine fissato dal comma 2 senza che siano

state completate le operazioni di liquidazione, le stesse sono

svolte dal competente servizio della Giunta regionale.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 

(Destinazione del patrimonio)

 

1. La Giunta regionale, sulla base della ricognizione della

consistenza patrimoniale effettuata dal commissario, dispone

la destinazione dei singoli beni patrimoniali acquisiti a seguito

della liquidazione dell'Azienda di promozione turistica, nonché

provvede in ordine ai relativi rapporti giuridici.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 17

 

(Personale)

 

1. Al momento della nomina dell'Amministratore unico

dell'Agenzia cessa l'assegnazione all'Azienda di promozione

turistica del personale regionale ivi in servizio.

 

2. Fino alla data di cui al comma 1 il personale è posto alle

dipendenze del commissario.

 

3. Per il funzionamento dell'Agenzia fino alla copertura della

dotazione organica, di cui all'articolo 12 comma 5, la Regione

assicura, su proposta dell'Amministratore, il personale

necessario scegliendolo tra quello già in servizio presso la

soppressa Azienda di promozione turistica.

 

4. La copertura della dotazione organica avviene

prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse umane

dell'organico regionale e con precedenza per quello già in

servizio presso la soppressa Azienda di promozione turistica.

 

5. Le procedure relative ai precedenti commi 3 e 4 sono oggetto

di preventivi accordi sindacali.

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

(Disposizioni finanziarie, transitorie e finali)

 

ARTICOLO 18

 

(Norma finanziaria)

 

1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 5, comma

5, 10, comma 5, e 11, comma 5, della presente legge si fa

fronte per l'anno 2002 con i finanziamenti previsti nella unità

previsionale di base 09.1.001 del bilancio pluriennale

2001-2003, parte spesa, denominata "Interventi a favore della

promozione e commercializzazione del turismo anche per le

funzioni di delega".

 

2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà

determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi

dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge

regionale di contabilità.

 

3. Al finanziamento degli oneri connessi al trasferimento delle

funzioni si fa fronte a partire dall'esercizio 2002 con gli

stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.001,

parte spesa, del bilancio regionale denominata "Relazioni

istituzionali" ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14

ottobre 1998, n. 34.

 

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di

contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni

di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di

cassa.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 19

 

(Abrogazioni)

 

1. Sono abrogati:

 

a)        la legge regionale 30 agosto 1988, n. 37, come modificata

dalla legge regionale 17 dicembre 1991, n. 36;

 

b)        la legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;

 

c)        la legge regionale 18 dicembre 1996, n. 30;

 

d)        l'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 13;

 

e)        gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 44 della legge

regionale 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 20

 

(Revisione della legislazione)

 

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la

Giunta regionale propone al Consiglio un disegno di legge di

revisione della legislazione in materia di turismo, ispirato in

particolare ai principi di coordinamento, delegificazione e

decentramento.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 21

 

(Norme finali e transitorie)

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

 

2. Fino alla soppressione dell'Azienda di promozione turistica

si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo III della

legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.

 

3. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle

Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il

trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali

avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e

di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti

dalla legge regionale 34/98 e successive modificazioni ed

integrazioni.

 

4. In sede di prima applicazione, gli atti previsti sono adottati

entro i termini di seguito indicati a decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge:

 

a)        il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), entro

centoventi giorni;

 

b)        il regolamento di cui all'articolo 8, comma 3, entro sessanta

giorni;

 

c)        il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, entro sessanta

giorni;

 

d)        il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, entro trenta giorni.

 

5. La carta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è deliberata

entro centoventi giorni dall'approvazione di quella nazionale di

cui alla legge 135/2001.

 

6. Il regolamento interno e la dotazione organica previsti

dall'articolo 12, comma 5 sono adottati dall'Amministratore

unico entro sessanta giorni dalla nomina.

 

7. Gli iscritti all'albo regionale istituito ai sensi della legge

regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono iscritti d'ufficio negli albi

provinciali di cui all'articolo 10, comma 3.